ESTATE 2018, PEGGIORA L’ECONOMIA E CROLLA LA FIDUCIA

Sole 24 ore, 29-8-2018
Alla fine di agosto 2018 è possibile fare un bilancio dei primi mesi di risultati sotto il Governo Conte, e purtroppo, come era facilmente prevedibile, il panorama economico è negativo.
I commenti rimbalzano dai report degli istituti di statistica ai giornali economici, dagli umori delle agenzie di rating al quadro depresso degli indici di borsa. E lo Spread è tornato a salire.
Gli italiani, le famiglie, le imprese, gli investitori, gli imprenditori, non si fidano dell’Italia. Gli investitori sono sfiduciati e scoraggiati, e scappano dall’Italia. Chi ha soldi e potrebbe rifinanziare il nostro Debito non si fida più dei Titoli di Stato italiani, giudicati più inaffidabili di altri, e quindi non compra i nostri titoli, che sono costretti ad essere venduti promettendo interessi più alti.
Rallenta la crescita del PIL, e non cresce più l’occupazione, spaventata dal Decreto “dignità” che ha creato scompiglio e disagio.
Tutto questo è causato dalla incapacità del Governo, che pur avendo sottoscritto un “contratto” ha idee molto vaghe e confuse sulle cose da fare.
I ministri ogni giorno, ogni volta che parlano, danno dimostrazione pratica della loro inadeguatezza, incompetenza, indecisione, improvvisazione. Sono anche divisi fra loro, perché rappresentano interessi di parte in contrasto fra loro.
Rimangono in sospeso le questioni delle grandi infrastrutture italiane: sono fermi perché bloccati dai ministri di questo Governo i grandi cantieri della Tav, del gasdotto pugliese, della Gronda di Genova, e altri. E’ tutto fermo a Taranto per quanto riguarda la complessa procedura del recupero e ripristino del polo industriale ILVA, perché il Ministro ha voluto lasciare un segno della sua presenza annunciando che chi aveva lavorato prima di lui aveva imbrogliato e/o sbagliato, ma non agisce di conseguenza. E ora veramente non sa che fare.
Sulla strategia per gestire la questione ALITALIA aleggia la nebbia più fitta, i ministri non sanno che pesci pigliare.
Non sappiamo come verranno ricostruite le infrastrutture che cadono a pezzi, dato che invece di pensare a una strategia per la ricostruzione sono imepegnati a pubblicizzare accuse contro presunti colpevoli del passato.
Nel marzo 2018 le forze politiche dell’attuale governo avevano ottenuto molti voti grazie a promesse non realizzabili: il reddito di Cittadinanza, l’abolizione della Legge Fornero, il taglio delle aliquote Irpef e l’istituzione della Flat Tax, il taglio delle accise sui carburanti e il dimezzamento del prezzo della benzina.
Durante tutta l’estate il Governo invece di parlarci di economia ha occupato i social e i telegiornali parlandoci di immigrati che arrivano e che vorrebbero respingere (ma non ci sono riusciti: non sono riusciti a fare nemmeno quello).
In campo politico internazionale cercano alleanze improbabili con compagni di viaggio che ci portano su cattive strade, facendo tutto il contrario di quello che si dovrebbe fare.
bancone di negozio alimentari
L’economia italiana rallenta, fioccano i comunicati stampa e i commenti, su vari giornali:
Ocse: economia Italia rallenta, unico tra Paesi G7 (Redazione Ansa, 27 agosto 2018 20:44)
L’Istat: peggiora la fiducia delle famiglie e delle imprese. L’Istituto registra un calo ad agosto per entrambi gli indici (Redazione Ansa, 28 agosto 2018 10:28).
A luglio giù gli occupati, si dimezzano i contratti a termine (di Claudio Tucci. il Sole 24 ore, 31-8-2018).
Crolla la fiducia, lo certifica l’Istituto di ricerca statistica:

FIDUCIA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE

Ad agosto 2018 si stima un peggioramento del clima di fiducia dei consumatori rispetto al mese scorso (da 116,2 a 115,2); anche per l’indice composito del clima di fiducia delle imprese si stima un calo (da 105,3 a 103,8).

La flessione dell’indice di fiducia dei consumatori è dovuta principalmente al deterioramento della componente economica (da 141,3 a 136,6), mentre quella personale aumenta per il secondo mese consecutivo passando da 107,8 a 108,5. Un calo contenuto caratterizza sia il clima corrente (da 113,3 a 112,8) che quello futuro (da 120,9 a 119,3).

Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia registra una dinamica negativa più accentuata nel settore manifatturiero (da 106,7 a 104,8) e nei servizi (da 105,9 a 104,7) rispetto alle costruzioni (da 139,9 a 139,3); in controtendenza il commercio al dettaglio dove l’indice aumenta da 102,7 a 104,2.

Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione; le scorte sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso. Nel settore delle costruzioni, si registra un nuovo peggioramento dei giudizi sugli ordini mentre le aspettative sull’occupazione sono in aumento.

Con riferimento al settore dei servizi, la diminuzione dell’indice di fiducia riflette una dinamica negativa dei giudizi sull’andamento degli affari e delle attese sugli ordini; invece, segnali positivi provengono dai giudizi sugli ordini dove il saldo aumenta riportandosi sul livello dello scorso giugno. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, l’aumento dell’indice di fiducia è caratterizzato da un miglioramento dei giudizi sulle vendite diffuso ad entrambi i circuiti distributivi analizzati (grande distribuzione e distribuzione tradizionale); il saldo delle scorte di magazzino è in diminuzione e le aspettative sulle vendite future sono in peggioramento.

Nel frattempo incombe a breve la necessità urgente di reperire alcuni miliardi per sterilizzare le clausole di salvaguardia, e se non viene fatto scattano in automatico gli aumenti dell’IVA.
Le accise sui carburanti: tema affrontato da “sboroni” e da ciarlatani. Avevano annunciato il dimezzamento del prezzo dei carburanti entro fine luglio. Non è stato fatto, come era facilmente prevedibile, perché non si può oggettivamente fare.
La home-page del quotidiano “il Sole 24 ore” (fotografata qui sopra, il 29-8-2018) parla da sola, ed è lo specchio di un disastro annunciato.
Quello che possiamo dire è che: lo sapevamo, lo avevamo previsto.
Purtroppo gli italiani volevano un “cambiamento” ed hanno votato per quelli che promettevano il cambiamento. Ma è un cambiamento in peggio.

MILANO, VISEGRAD

L’abuso di Salvini: un incontro “di partito” in una sede istituzionale
Salvini riceve Orban a Milano, 28-8-2018
Chi conosce il galateo diplomatico internazionale sa che i vertici fra persone di Governo di due o più Paesi rispettano sempre la pari gerarchia di rango.
Cioè, in pratica: un premier incontra un altro premier, un ministro incontra un altro ministro, un Presidente o un Re incontra un altro Presidente o Re.
Non si incontrano mai un Premier con un Ministro.
Questo succede negli incontri istituzionali.
Diverso succede negli incontri “Politici”, dove non si discute di affari di Stato fra persone incaricate di rappresentarli, ma di programmi politici fra persone che si sentono affini per appartenenza ad affini Partiti politici.

Questo martedì pomeriggio 28-8-2018 si sono incontrati a Milano il Ministro dell’Interno Matteo Salvini con il premier ungherese Viktor Orban.
Che ci fa un Premier con un Ministro?
E’ evidente: era un incontro “politico”, non un incontro “istituzionale”.
Era un incontro politico perchè due persone di diverso rango istituzionale non sono titolate a negoziare affari di Stato, al massimo un ministro può fare da sherpa ai premier, preparare le carte, ma poi se arriva un premier ci deve essere anche l’altro premier. Altrimenti non si prende nessuna decisione, non si firma alcun documento, alcun trattato, alcun accordo.
Ora le ipotesi sono due: o ci troviamo in una rottura degli schemi tradizionali e delle prassi e questo era un incontro “istituzionale”, OPPURE si è trattato di un incontro “politico”, fra persone che simpatizzano per la stessa linea politica, e che vorrebbero concorrere insieme, da alleati, alla competizione elettorale europea che si svolgerà fra pochi mesi.
Dunque, se si è trattato di un incontro “politico” e non “istituzionale”, che ci facevano nella sede della Prefettura? Non potevano fare questo vertice politico in una struttura non istituzionale, come ad esempio una sede della Lega o una sala conferenze privata?

Sui contenuti di quello che si sono detti stendiamo un velo pietoso.
Idee sbagliate, proposte sbagliate, “soluzioni” sbagliatissime, che non fanno gli interessi dei popoli europei ma semplicemente li dividono, li mettono l’uno contro l’altro.
Questo il commento di Maurizio Martina del PD:

Orban non è la soluzione. Orban è il problema. E come lui lo sono i tanti egoismi a ogni latitudine che non intendono condividere responsabilità ma solo scaricare sugli altri i problemi di questo tempo. L’Europa non offre ancora risposte forti a temi cruciali come l’immigrazione proprio per responsabilità di governi, come quello ungherese, che non sono mai stati disposti a condividere oneri e responsabilità ma in compenso sono sempre pronti a riceve regolarmente ingenti fondi comunitari. Il 95% degli investimenti pubblici in Ungheria è cofinanziato dall’Unione europea.
Dica Orban se è pronto ora a condividere quote obbligatorie di richiedenti asilo, che arrivano in Europa dal mediterraneo, anche nel suo paese visto che fino a qui non ha mai accolto. E dica se è pronto a rinunciare a parte dei fondi che arrivano nel suo paese per finanziare, insieme a tutti gli altri, vere politiche europee per l’immigrazione, la gestione delle frontiere, la difesa comune.
Infine, se Salvini pensa di copiare le politiche estremiste di Orban ci opporremo con tutte le nostre forze perché così si va contro l’interesse italiano. Se pensa di superare i principi della democrazia liberale a vantaggio di una politica autoritaria come quella che si fa purtroppo da quelle parti, saremo in tanti a respingere questa degenerazione pericolosa per il nostro futuro.
L’Italia è tra i paesi fondatori dell’Europa, deve oggi più che mai dimostrare di essere all’altezza della sua storia. Pace e cooperazione sono state garantire per 70 anni ai nostri popoli grazie a questo gigantesco sforzo di solidarietà e responsabilità. Altro che Orban. Sarà bene non dimenticarselo mai.
La stragrande maggioranza dei cittadini, i giovani prima di tutto, vogliono un’Europa unita e non divisa; vogliono guadare avanti e credere nella forza dei valori di questo continente, senza muri e barriere. Si sentono, giustamente, cittadini europei. Questo è il nostro futuro e grazie a loro vinceremo questa sfida.

Maurizio Martina, 28-8-2018

Molto critico il quotidiano “il Sole 24 ore”, che pubblica questo articolo:
“Europa, l’asse Salvini-Orban si salda contro migranti e Macron” (Gerardo Pelosi, 28-8-2018).
Tornando all’ambiguità dell’incontro “politico” svoltosi in una sede “istituzionale” (vero e proprio abuso di potere, tipico del bullo padano) questo è il commento molto sintetico e adeguatamente sarcastico del nostro amico Dario Ballini:

Dice il M5S che quello fra Salvini e Orban non è stato un incontro di governi.
Meno male che ce l’hanno detto.

Perché qualcuno vedendo il Ministro dell’Interno italiano che accoglie il Primo Ministro ungherese nel palazzo della Prefettura di Milano avrebbe potuto equivocare.
Era solo una merenda tra fascisti dai…

Severo ma giusto, il nostro amico Dario. Per questo lo apprezzo, per la sua capacità di sintesi.
Europa Senza Muri, Milano piazza San Babila 28-8-2018
Molto apprezzabile è stata la massiccia presenza dei cittadini che alle 17 hanno affollato Piazza San Babila (evento: “Europa senza muri”) per dire no alla politica euroscettica professata dai cosidetti “Paesi di Visegrad”, che oggi possono definirsi anche “Paesi di Milano e Visegrad”.
E così anche oggi abbiamo fatto un altro passo in avanti nella direzione del’abisso.

LA MISSIONE “CHIUDIAMO I PORTI” E’ FALLITA

Nave Diciotti
Nell’estate 2018 abbiamo assistito alla più stupida e inutile esibizione muscolare mai attuata nella Storia d’Italia degli ultimi settant’anni.
Matteo Salvini, diventato Ministro dell’Interno a giugno, ha distratto gli italiani tediandoci con la sua strategia orchestrata -a suo dire- per contrastare il fenomeno dell’immigrazione.
Voleva fermare i barconi provenienti dall’Africa.
Voleva “chiudere i porti”.
Ha bloccato alcune navi e ha tenuto in sospeso -tra l’acqua e la terra- la vita e la dignità di alcune centinaia di persone, considerate come rifiuti speciali da smaltire, chiedendo all’Europa di prendersene carico.
Aquarius Lifeline
Ha bloccato la nave “Aquarius”, la nave “Lifeline”, la “Seefuchs”, la nave “U. Diciotti”, ed altre. Ma ha solamente ritardarto di qualche ora o qualche giorno l’inevitabile epilogo dei loro viaggi. Alla fine tutte le navi da qualche parte sono sbarcate.
L’ultima in ordine di tempo è la storia della nave “Ubaldo Diciotti” (pattugliatore d’altura CP941 della classe Dattilo, in dotazione alla Guardia costiera italiana), tenuta sotto sequestro senza alcun formale Decreto, senza una ordinanza o un giustificativo giuridico valido.
Nella settimana dopo il Ferragosto ha tenuto banco la pagliacciata della nave alla quale è stato impedito di far sbarcare i suoi passeggeri, mettendo in scena un braccio di ferro contro gli altri Stati dell’Unione Europea e la Commissione Europea stessa, dimostrando che gli accordi firmati a fine giugno (quelli sbandierati da Conte come grande successo italiano) sono effettivamente carta straccia.
Nave Diciotti, i passeggeri scendono
Dopo dieci giorni di sospensione di ogni norma di Diritto internazionale e Umanitario, alla fine anche su sollecito degli altri Ministri e in seguito a una indagine per “sequestro di persona” e “abuso di atti di ufficio”, Salvini ha dato autorizzazione allo sbarco.

Quindi alla fine anche i migranti della Diciotti sono sbarcati: i porti sono APERTI, e sempre lo saranno, e non può essere diversamente, qualsiasi sia il Ministro (buono o cattivo) in carica al Viminale.
Questa è la conclusione concreta della vicenda.

A cosa è servita questa prova di forza?
Ora tutta l’Africa sa che:
se qualcuno arriva davanti a un porto italiano o europeo, anche col ministro più cattivo del mondo, i porti sono APERTI.
Bel capolavoro strategico.
Napoleone gli fa un baffo.
Non solo per chi vuole l’accoglienza, ma anche per chi NON la vuole, la strategia di Salvini è stata un disastro, un autogol che produce l’effetto contrario a quello desiderato. Avevano detto: “meno persone partono, meno persone muoiono” (slogan falso e ingannevole: non è così), ma si sono concentrati sul “chi se li prende”.
I migranti partiranno ancora, e lo faranno per tantissimi anni.

Alla fine il risultato è questo: tutto il mondo ha visto, con dimostrazione pratica, che chiudere i porti è cosa impossibile, e che quindi chi si mette in viaggio per mare da qualche parte fortunatamente arriva, se riesce a non annegare prima.
La missione “chiudiamo i porti” è fallita.

LA MERAVIGLIOSA SQUADRA DI VOLONTARI DI CAPRIATE 2018

Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018
Dal 16 al 26 agosto 2018 si è svolta a Capriate San Gervasio (BG), nell’Oratorio della Parrocchia S. Alessandro, la ventesima “festa della comunità”.
Da numerosi anni viene raccontata in questo blog la festa così come viene vista e vissuta dagli “ospiti”: i tavoli pieni di persone, le orchestre, i tornei sportivi, i giochi, ecc.
In questa pagina invece vengono mostrati i veri protagonisti senza i quali questa festa non esisterebbe.
Per far funzionare una festa servono bravi volontari in tanti reparti: in cucina, in pizzeria, alle griglie, al servizio di distribuzione, al Bar della festa, al Bar dell’Oratorio, alla Cassa, alla vendita di Cartelle e biglietti delle ruote e delle tombole, al Pozzo “Donata” (pesca di Beneficenza), alla gestione degli spettacoli musicali e intrattenimenti (orchestre, giochi, Talent, ecc.), agli arbitraggi dei Tornei, alla sorveglianza, alle pulizie, alla gestione contabile e agli approvvigionamenti. Sono necessari anche: fornitori, donatori e sponsor.
Clicca su ciascuna anteprima per ingrandire l’immagine scelta:
Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018 Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018
Le immagini sono state scattate dalla volontaria Ester Ceresoli, che le ha pubblicate in Facebook. Ester è una volontaria, una donna del “fare”, ma è anche molto “social”. Questo post esiste grazie a lei.
Sono immagini molto belle perché mostrano tanti sorrisi di tante bellissime persone. Sorrisi che ci regalano gioia e speranza in un mondo ravvivato dai Valori e dai sentimenti migliori: l’ospitalità, la generosità, l’entusiasmo, l’ottimismo, l’allegria, la solidarietà.
Tutto funziona bene se la squadra di volontari è composta da un giusto insieme di persone giovani e anziane: un incontro fra generazioni, un incontro fra esperienza e giovanile freschezza. E’ la giusta premessa per garantirsi la continuità nel tempo.
Senza i volontari una comunità sarebbe priva del vero collante che tiene insieme tutto.
Volontari alla Festa di Capriate, agosto 2018
Li vogliamo ringraziare per tutto quello che fanno, e siamo contenti per averli visti sorridere, dimostrando coraggio, pazienza, cortesia, disponibilità.
E’ stata una bella festa, e questi giorni resteranno nella nostra memoria collettiva regalandoci una carica positiva per tutto l’anno, fino alla prossima estate.
Grazie a tutti!

SABATO 25-08-2018 SU LA GAZZETTA DELL’ADDA

Pagina di Capriate San Gervasio
Settimana del Sabato 25-8-2018:

La kermesse clou della festa ella comunità
Il Capriate’s got talent è una fucina di emozioni
CAPRIATE SAN GERVASIO (lzm). Sono arrivati da tutta l’Isola per contendersi col suono della voce o del proprio talento artistico le ambite fasce messe in palio dal Capriate’s got talent.
La kermesse, che quest’anno è andata in scena in oratorio martedì (per i soli cantanti) e mercoledì (per le altre esibizioni), è stata il clou della Festa della comunità (ha tagliato il traguardo dei 20 anni), merito dei volontari che tutte le sere si mettono ai fornelli in cucina o al forno delle pizze, oppure, tra i tavoli per servire gli avventori.

La prima serata del talent

La disfida canora ha visto partecipare 10 concorrenti presentati da Mario Mariani e Leonardo Lecchi, giudicati da Lorella Mandelli Eugenia Marini, Giampaolo Bianchi e da don Nazzareno Bertoli. Si sono avvicendati Ermanno Caio (con «la Cura»), Carmen Bicchierai (che si è esibita con chitarra e fisarmonica), Valter Cavagna, accompagnato dalla fisarmonica di Giovanni Brumana. Lo stesso musicista della valle Imagna, si è poi esibito in «Madonnina dai riccioli d’oro». Antonio Curatolo, volto noto per la sua professione di fiorista, ha coinvolto tutti in «maledetta primavera». Sul palco anche padre e figlio, Paolo e….

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ANTONIO CAGGIONI HA VINTO IL TALENT SHOW 2018

Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Questo mercoledì 22-8-2018 si è svolta a Capriate San Gervasio (BG) la sesta serata della ventesima “festa della comunità”, sagra della Parrocchia S. Alessandro.
Nell’ambito dei vari eventi della festa, in questo mercoledì sera presso l’Oratorio di Via Salvi 8, Capriate, si è svolta la seconda delle due serate dedicate all’esibizione di talenti e cantanti (la prima serata era quella dei cantanti).
E’ stata la serata del Talent Show (capriatesi allo sbaraglio), gara aperta a tutti gli artisti che si cimentano in arti di intrattenimento varie diverse dal canto. In prevalenza gli artisti di questa serata sono stati ballerini, ballerine e giocolieri, con il coinvolgimento di diverse fasce di età e quasi tutti con un elevato livello di bravura.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Leonardo Lecchi è stato il presentatore della serata, affiancato dal tabaccaio Mario Mariani che gli ha fatto da “valletto”.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
La Giuria tecnica era composta da:
Corrado Menalli, membro attivo della comunità capriatese, storico attore della compagnia teatrale Favolosa dove interpreta con successo personaggi iconici quali Lumiere, Scar, Chef Louie, Vladimir di Anastasia;
Stella Verga, insegnante di ballo specializzata in salsa portoricana e New York Style, il cui curriculum annovera innumerevoli diplomi italiani ed esteri e vittorie in diversi campionati di ballo italiani e i mondiali nel 2004, nonchè una delle poche insegnanti di gestualità femminile completa. Gestisce la “Stella New Dance Academy”.
Zvetomira Teodorova, una ballerina classica di formazione russa, metodo Vaganova, perfezionata nel modern jazz e contemporaneo Stile Francese. Ha anche una grande passione per l’hip hop che ha coltivato con i più grandi maestri internazionali di danze urbane. Si approccia all’insegnamento già a 17 anni, dopo diversi percorsi di studio ottiene anche il diploma IDA e si tiene costantemente aggiornata presso le più importanti accademie di Parigi e il teatro alla Scala. E’ docente ospite presso le scuole professionali a Losanna e Ginevra, oltre che esercitare ancora la professione di ballerina in diversi teatri sul panorama internazionale della danza.
Don Nazzareno Bartoli, il parroco di Capriate e di Crespi, sensibile alla musica e alle arti pur non avendo una specifica competenza tecnica, si presta al canto e non disdegna di partecipare anche in prima persona a questo tipo di eventi mettendo in gioco se stesso per scherzare e far divertire i suoi parrocchiani.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Il Giudice Supplente è Ivan Fidenza, convocato per sostituire Stella Verga quando vengono giudicati gli artisti che sono allievi della Accademia di Stella.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Salvatore Carella ha suonato il tamburello accompagnando sua madre Maria Stella Masiano nel ballo della pizzica.


C’è anche un filmato, in Facebook: è possibile vederlo qui:
Video di Salvatore e Maria Stella, la pizzica, 22-8-2018
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
La giovanissima Miriam Locatelli si è esibita in danza classica, scendendo giù dal palco e danzando nella pista sottostante, davani al pubblico.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Miriam Locatelli è poi stata intervistata da Leonardo.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Leonardo Bonifazi e Alessandro Ciotta hanno presentato il loro spettacolo di giocolieri, facendo volteggiare palline, cerchi, facendo gli equilibristi sulla tavoletta e sul monociclo.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Valerio e Marta hanno ballato la kizomba.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Kambu e Soualiuo si sono esibiti in una danza tipica africana, su musica moderna dal ritmo tribale.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Sei ballerine del Gruppo “Monster” si sono esibite in una danza country. Questi sono i loro nomi: Anna, Roberta, Nada, Alessandra, Paola, Monica.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Antonio Caggioni è il giocoliere che si è esibito per ultimo, dimostrando bravura professionale, grande sicurezza ed esperienza.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Si è esibito in parte sul palco e in parte sulla platea sottostante, facendo volare le fiaccole infuocate, e concludendo il suo show facendo anche il mangiafuoco.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Fuori concorso, durante la fase di conteggio delle votazioni della giuria, quattro ballerini della scuola di ballo di Stella si sono esibiti in una salsa. Questi sono i loro nomi: Filippo, Marta, Roberta, Antonio.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
La Giuria si è consultata, ha raggruppato i dati, e ha prodotto il suo insindacabile verdetto…
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Nel frattempo la salsa dei quattro ballerini è stata veramente spettacolare e coinvolgente. Difficilmente dimenticheremo questa parte della serata, che è piaciuta a tanti. E’ stato un grande privilegio poterli vedere e fotografare da vicino, e non credo sia necessario spiegare il perché…
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Tutti gli artisti sono stati chiamati sul palco per la rituale foto di gruppo. Hanno ricevuto un grande applauso collettivo da tutto il pubblico presente.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Tre premi speciali sono stati consegnati a Miriam Locatelli, a Leonardo Bonifazi e ad Alessandro Ciotta, applauditi e lodati per l’entusiasmo dimostrato nella loro giovane età.
Dopo questa premiazione sono stati annunciati i primi tre classificati:
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Terzo posto: il gruppo Monster, le ballerine di danza country.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Secondo posto: Valerio e Marta, i ballerini di kizomba.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Primo posto: il giocoliere Antonio Caggioni, che di professione fa il riabilitatore psichiatrico.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Anche in questa serata, al momento della premiazione finale è partito uno spettacolo pirotecnico.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
In questa immagine sono stati fotografati i primi tre gruppi di artisti classificati, davari agli arltri.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Qui sono fotografati i tre giocolieri: la gioventù e l’esperienza.
Hanno scelto di cimentarsi in una attività insolita e certamente non facile. Auguriamo ai più giovani di trovare tante soddisfazioni nella appassionante arte che stanno coltivando raggiungendo in età adulta i massimi livelli per stupirci e meravigliarci sempre di più.
Complimenti ai bravi Leonardo, Alessandro, Antonio.
Capriate, Talent Show, 22-8-2018 Capriate, Talent Show, 22-8-2018 Capriate, Talent Show, 22-8-2018 Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Al termine del Talent Show sono ritornati sul palco a ballare i coinvolgenti amici Kambu e Soualiou, facendo ballare anche altre persone, parroco compreso!
Capriate, Talent Show, 22-8-2018
Antonio Caggioni, vincitore del talent Show di questo mercoledì 22-8-2018, è stato fotografato al termine della serata con la fascia e il primo premio.
La serata è proseguita poi con la Tombola e con tante persone che hanno continuato a mangiare e bere usufruendo degli ottimi servizi di Bar, Cucina e Pizzeria.
La festa si conclude domenica 26 agosto

ACCARDO E CURATOLO I MIGLIORI DEL CAPRIATE’S GOT TALENT 2018

Capriate's Got Talent 21-8-2018
Dopo i primi quattro giorni di festa (dal 16 al 19 agosto) e un giorno di pausa (lunedì 20), questo martedì 21-8-2018 è ricominciata a Capriate San Gervasio (BG) la ventesima “festa della comunità”, sagra della Parrocchia S. Alessandro.
In questo martedì sera presso l’Oratorio di Via Salvi 8, Capriate, si è svolto l’evento più curioso dell’intera festa: il Capriate’s Got talent 2018 (concorso canoro), gara aperta a tutti gli aspiranti cantanti. A differenza di quanto era stato fatto nell’agosto 2017, quest’anno lo spettacolo è stato suddiviso in due serate: martedì 21 solo per i CANTANTI, mercoledì 22 per i talenti che si esibiscono in tute le altre arti: ballo, recitazione o altra arte di intrattenimento.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Come nelle precedenti edizioni il pubblico è arrivato numeroso ad affollare l’Oratorio capriatese.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
I quattro Giudici di Gara erano Lorella Mandelli, don Nazzareno Bertoli, Eugenia Marini, Giampaolo Bianchi.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Ermanno Caio ha cantato “la cura” di Franco Battiato.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Carmen Bicchierai, con chitarra e armonica, ha cantato “ho imparato a sognare” dei Negrita, canzone che è stata interpretata anche da Fiorella Mannoia. Elogio della Giuria perché Carmen ha utilizzato tre strumenti: la chitarra, l’armonica, e la sua voce.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Valter Cavagna, accompagnato dalla fisarmonica di Giovanni Brumana, ha cantato “Amici miei” dei Girasoli.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Giovanni Brumana con la sua fisarmonica ha cantato “madonnina dai riccioli d’oro” dei Girasoli.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Antonio Curatolo ha cantato “maledetta primavera” di Loretta Goggi.
Per chi ha un profilo Facebook e può vederlo, esiste anche il Video in Facebook di Antonio Curatolo.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Paolo e Raffaele Scherillo (padre e figlio) hanno cantato “Non mi avete fatto niente” (di Ermal Meta e Fabrizio Moro, canzone del festival di San Remo 2018).
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Alex Murano ha cantato “Margherita” di Riccardo Cocciante.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Alessio Cristian Accardi ha cantato “True” degli Spandau Ballet.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Fabrizio Chimenti ha cantato “più su” di Renato Zero.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Veronica Villa ha cantato Zombie, canzone del 1994 dei “The Cranberries”.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
La giuria ha fatto i complimenti a Veronica per la scelta della canzone, molto difficile e ben interpretata. La voce originale di Dolores O’Riordan (deceduta il 15 gennaio 2018) è molto amata e rimpianta dal pubblico di tutto il mondo, e riascontare la sua canzone più famosa in questa esecuzione capriatese di Veronica è stata una grande commovente emozione.
Veronica Villa (Veronika) aveva vinto il concorso “Voci in Pista” del 2-9-2016 a Crespi d’Adda, cantando la canzone “Sola”.
Si conferma una delle migliori fra i dieci cantanti di questa serata, candidata ad accedere alla terna dei finalisti o a piazzarsi vicinissima ai vincitori.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
I due presentatori, Mario Mariani e Leonardo Lecchi hanno annunciato la fine delle esibizioni e l’inizio della fase di selezione dei primi classificati.
Per la valutazione dei cantanti la Giuria ha tenuto conto di tre criteri: l’intonazione, la “presenza” e il coinvolgimento. Ciascun giudice ha assegnato un suo punteggio a ciascuno dei tre criteri di valutazione.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Tutti i cantanti che hanno partecipato vengono convocati sul palco per una foto di gruppo. Si fanno numerosi scatti (ci sono vari fotografi). Ma manca un cantante: Alex Morano, che poi è arrivato un istante dopo. In questa foto ci sono anche i due presentatori Leonardo e Mario.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
In questa foto di gruppo ci sono tutti gli undici cantanti (Alex compreso!), senza i due presentatori.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
La Giuria si è presa qualche minuto di tempo per consultarsi e decidere la terna dei tre finalisti. La decisione è stata difficile. Ci sono più di tre cantanti che sono stati veramente bravi.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Questi sono i primi tre classificati: Alessio Cristian Accardi (primo posto, la voce migliore), Antonio Curatolo (primo posto a pari merito sostenuto anche dal consenso popolare locale), Ermanno Caio (terzo posto).
Tutti gli altri sono classificati quarti a pari merito.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Per decidere chi fosse il vero vincitore fra Alessio e Antonio, appaiati in testa alla classifica, li hanno fatti cantare nuovamente. Ha cantato per primo Alessio Cristian Accardi, confermando di essere la voce migliore di questa serata e di meritare il primo posto assoluto.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Poi ha cantato nuovamente Antonio Curatolo e il pubblico ha apprezzato con grande partecipazione, cantando inteme a lui. Grandi vibrazioni nell’aria: il pubblico lo ama.
Anche lui si merita un “primo posto” per l’intensità di esecuzione.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
A pochi metri dal palco, gli amici seguono con emozione la fase finale della serata. C’è allegria, c’è aria di festa.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
La salomonica decisione della giuria viene annunciata: tecnicamente parlando il vero vincitore è Alessio Cristian Accardi, voce stupenda, un gradino sopra tutti gli altri, ma viene premiato con la fascia da vincitore insieme ad Antonio Curatolo, vincitore “per acclamazione” del caloroso pubblico presente. Entrambi con la fascia da vincitore vengono celebrati, fotografati, applauditi. In questa immagine sono sul palco insieme ai due presentatori e al parroco Don Nazzareno.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
La sopresa finale, proprio al momento della proclamazione dei vincitori, si presenta alle spalle del pubblico: uno spettacolo pirotecnico, i cui botti si sovrappongono alla musica di “we are the champions”.
E’ stata una serata “scoppiettante”, in tutti i sensi.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Don Nazzareno Bertoli, Leonardo Lecchi, Mario Mariani, al termine della serata hanno ringraziato il pubblico, gli artisti, i tecnici che hanno lavorato alla postazione del mixer e dei comandi elettrici, e tutti i Volontari che hanno lavorato in ogni reparto dell’Oratorio per far funzionare questa festa.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
La serata è proseguita con la consueta tombola, mentre io e altri amici, seduti al tavolo 61, abbiamo concluso bevendo in allegria, come ogni sera in questi bellissimi dieci giorni di festa.
Capriate's Got Talent 21-8-2018
Una immagine di Alessio Cristian Accardi con il meritatissimo primo premio.
Questo martedì è stato una serata col botto. Lo spettacolo dei talent continua con la seconda parte (Talent Show): mercoledì 22 agosto, serata dedicata alle esibizioni artistiche non canore.
La festa poi continuerà fino a domenica 26 agosto.

DECRETO DIGNITA’ CONVERTITO IN LEGGE, IL TESTO DEFINITIVO

Gazzetta Ufficiale Decreto Dignità convertito in Legge
Agosto 2018. – Dopo mesi di sceneggiate, promesse, schermaglie, moine e polemiche, la maggioranza di Governo formata da due partiti fra quelli eletti il 4 marzo 2018 è riuscita a produrre la prima sostanziosa Legge, con la Conversione in Legge di un decreto varato a luglio in materia di Lavoro.
L’argomento è sostanzioso e importante: si parla di Lavoro. L’approccio purtroppo non è dei migliori, perchè la Legge (pur se ispirata da fini condivisibili) affronta male i problemi che si propone di risolvere e probabilmente produce effetti contrari a quelli desiderati.
Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro del Governo Conte, lo chiama “decreto dignità”. Le voci critiche lo chiamano decreto “disoccupazione” o decreto “che distrugge il lavoro”, per via del taglio “punitivo” che scoraggia e spaventa le imprese e che quindi si sentiranno incentivate a disimpegnarsi, evitando di correre il rischio di nuove incerte assunzioni.
Andiamo con ordine ed esaminiamo il testo ufficiale definitivo.

All’origine ha avuto forma di “Decreto Legge”, quindi per sua natura “provvisorio”, ed è rimasto in vigore per 29 giorni.
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 161 del 13-7-2018 (PDF) è pubblicato il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87. “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. (18G00112). Gli autori lo hanno chiamato “decreto dignità”, ed era entrato in vigore il 14 luglio 2018.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione in Legge, il testo è stato in vari punti modificato.
Ventinove giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge, è entrata in vigore la versione definitiva, come convertita in Legge dal parlamento.

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 11-8-2018 (PDF) è stata pubblicata la LEGGE 9 agosto 2018, n. 96. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. (18G00122) (Atto completo).
In un’altra pagina di quella stessa Gazzetta è pubblicato il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87. Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.». (18A05455) (Atto completo).

Per capire come funziona il nuovo importante provvedimento è necessario leggere gli articoli del Testo Coordinato.
All’origine il Decreto era composto da 15 Articoli, ma durante la conversione in Legge sono stati aggiunti altri 7 articoli, numerati secondo la numerazione con i suffissi “bis”, “tris”, “quater”, ecc. per dare al testo un ordine coerente senza cambiare di numero gli articoli della versione iniziale, e mantenere gli articoli nei cinque raggruppamenti principali.
Questo testo, ora Legge, è composto da cinque parti, o “Capi”.
Questo è l’elenco degli articoli:

INDICE del testo coordinato:

Capo I – Misure per il contrasto al precariato

Art. 1 – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 1 bis – Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile.
Art. 2 – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro.
(( Art. 2 bis – Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali.
Art. 3 – Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato.
(( Art. 3 bis – Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all’operatività dei centri per l’impiego.
(( Art. 3 ter – Relazione alle Camere.

(( Capo I-bis – Misure finalizzate alla continuità didattica ))

Art. 4 – Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
(( Art. 4 bis – Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell’insegnamento scolastico.

Capo II – Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Art. 5 – Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti.
Art. 6 – Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.
Art. 7 – Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni.
Art. 8 – Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali.

Capo III – Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo

Art. 9 – Divieto di pubblicità giochi e scommesse.
(( Art. 9 bis – Formule di avvertimento.
(( Art. 9 ter – Monitoraggio dell’offerta di gioco.
(( Art. 9 quater – Misure a tutela dei minori.
(( Art. 9 quinquies – Logo No Slot.

Capo IV – Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10 – Disposizioni in materia di redditometro.
Art. 11 – Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.
(( Art. 11 bis – Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Art. 12 – Split payment.
(( Art. 12 bis – Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Capo V – Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13 – Società sportive dilettantistiche.
Art. 14 – Copertura finanziaria.
Art. 15 – Entrata in vigore.

Le intenzioni del Governo erano quelle di contrastare il “precariato”, favorire i lavoratori coinvolti nei contratti a tempo determinato, contrastare le “delocalizzazioni”, limitare gli effetti dannosi dell’abuso nel gioco d’azzardo, e aiutare le imprese con alcune semplificazioni fiscali.
Solo dopo la pubblicazione del Decreto Legge si sono accorti che si producevano dei gravi pasticci e disagi nella collocazione degli insegnanti, creando un preoccupato scompiglio nel mondo della Scuola, ed ecco perchè in fase di conversione in Legge è stato aggiunto al testo un Capo I-bis, intitolato “Misure finalizzate alla continuità didattica”.
Altri articoli sono frutto di mediazioni e riflessioni maturate in parlamento, alcune per merito di proposte dei partiti di opposizione, come ad esempio i provvedimenti aggiuntivi previsti in materia di “macchinette slot”, proroghe e compensazioni.
Qui sotto il testo integrale definitivo “coordinato”, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11-8-2018:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 161 del 13 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.». (18A05455) (GU n.186 del 11-8-2018)
Vigente al: 11-8-2018

Capo I
Misure per il contrasto al precariato

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … ))
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) e’ aggiunta la seguente:
«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; ))
a) all’art. 19:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato puo’ essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo’ avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attivita’, ovvero (( esigenze di sostituzione di altri lavoratori; ))
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.»;
(( 1-bis) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; ))
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e’ stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione e’ necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all’art. 21:
1) prima del comma 1, e’ inserito il seguente:
«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. (( In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. )) I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 (( del presente articolo )), possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» e’ sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» e’ sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all’art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai rinnovi e alle proroghe (( contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. ))
3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche’ quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1 bis
Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta’, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e’ riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. L’esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l’anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l’anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
b) quanto a 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9, comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))

Art. 2
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

(( 01. All’art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonche’ quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
02. All’art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo’ eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali». ))
1. All’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e’ soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, (( comma 2 )), 23 e 24.».
(( 1-bis. Dopo l’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e’ inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). – 1. Ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e’ posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».
1-ter. Le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore. ))

(( Art. 2 bis
Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali

1. All’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
b) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente:
«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e’ tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;
c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
d) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell’INPS»;
e) al comma 17:
1) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e’ consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». ))

Art. 3
Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato

(( 1. All’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita’».
1-bis. All’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita’» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita’». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l’anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale e’ aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico». ))

(( Art. 3 bis
Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all’operatività dei centri per l’impiego

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operativita’, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))

(( Art. 3 ter
Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo. ))

(( Capo I-bis
Misure finalizzate alla continuità didattica ))

Art. 4
Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
(( 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
1-ter. Ai sensi dell’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria e’ coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell’art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell’infanzia e in quella primaria e’ coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), e’ destinato il 50 per cento dei posti di cui all’alinea sino a integrale scorrimento di
ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e’ soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell’art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all’alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e’ autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso e’ riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonche’ dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente puo’ partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un’unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed e’ particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche’ la composizione delle commissioni di valutazione e l’idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’entità del contributo e’ determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonche’ dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all’art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))

(( Art. 4 bis
Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell’insegnamento scolastico

1. Il comma 131 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e’ abrogato. ))

Capo II
Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Art. 5
Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l’amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.
3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza e’, comunque, (( maggiorato di un interesse calcolato secondo )) il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione (( dell’aiuto, aumentato )) di cinque punti percentuali.
4. Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonche’ per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all’art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Si applica l’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all’amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.
(( 5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all’art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti. ))
6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento (( dell’attività economica specificamente incentivata )) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa (( che sia con essa in rapporto )) di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Art. 6
Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca (( in misura superiore al 50 per cento )) i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento, decade dal beneficio; (( qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio e’ ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. ))
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o (( per i quali sono stati pubblicati i bandi )), nonche’ agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7
Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni

1. L’iper ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione (( dei beni )) agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. (( Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresi’ nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in piu’ sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato. ))

Art. 8
Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

1. Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto art. 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
2. In deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Capo III
Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo

Art. 9
Divieto di pubblicità giochi e scommesse

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu’ efficace contrasto (( del disturbo da gioco d’azzardo )) , fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, (( e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940 )), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro (( nonche’ al gioco d’azzardo )), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e (( i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. )) Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
(( 1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonche’ negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)».
1-ter. All’art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita». ))
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (( di importo pari al 20 per cento )) del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo e’ l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, (( nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6. ))
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

(( Art. 9 bis
Formule di avvertimento

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall’art. 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo, dall’art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. ))

(( Art. 9 ter
Monitoraggio dell’offerta di gioco

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell’offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree piu’ soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio. ))

(( Art. 9 quater
Misure a tutela dei minori

1. L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l’accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo e’ punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio. ))

(( Art. 9 quinquies
Logo No Slot

1. E’ istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot».
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Capo IV
Misure in materia di semplificazione fiscale

Art. 10
Disposizioni in materia di redditometro

1. All’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. E’ abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015. (( Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. ))
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e agli altri atti previsti dall’art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Art. 11
Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute

1. Con riferimento (( all’obbligo di comunicazione )) di cui all’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.
2. All’art. 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre,».
(( 2-bis. All’art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente:
«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
2-ter. Il comma 8-bis dell’art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e’ abrogato.
2-quater. All’art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
2-quinquies. All’onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

(( Art. 11 bis
Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;
b) il comma 927 e’ sostituito dal seguente:
«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l’anno 2018, a 29 milioni di euro per l’anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell’art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

Art. 12
Split payment

1. All’art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e’ aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2018, a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 35 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1 milione di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno per 4 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 5 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l’anno 2019, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2020;
b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
c) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2018, a 6 milioni di euro per l’anno 2019 e a 34 milioni di euro per l’anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9, comma 6.

(( Art. 12 bis
Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione

1. Le disposizioni di cui all’art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. ))

Capo V
Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 13
Società sportive dilettantistiche

1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All’art. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e’ soppresso.
4. All’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;
b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell’anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell’anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell’anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell’anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell’anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementato di 4,5 milioni (( di euro )) per l’anno 2018, 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l’anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l’anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 71 milioni di euro per l’anno 2027 e 71,3 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall’anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, (( comma 2 )), valutati in 17,2 milioni di euro per l’anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l’anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l’anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l’anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l’anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l’anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l’anno 2026, in 72 milioni di euro per l’anno 2027 (( e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l’anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l’anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l’anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l’anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l’anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l’anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l’anno 2026, a 71 milioni di euro per l’anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui )) a decorrere dall’anno 2028, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro (( per l’anno )) 2018 e a 7,4 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 10,8 milioni (( di euro )) per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 4,5 milioni (( di euro )) per l’anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 36 milioni di euro (( annui )) a decorrere dall’anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’art. 9, comma 6;
d) quanto a 11,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l’anno 2019, (( a 104,1 )) milioni di euro per l’anno 2020, a 120 milioni di euro per l’anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l’anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l’anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l’anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l’anno 2027 e (( a 128,7 milioni di euro annui )) a decorrere dall’anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli (( articoli 1 e 3, comma 2. ))
3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, (( l’Istituto nazionale della previdenza sociale )) provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli (( articoli 1, 2 e 3, comma 2 )), e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L’articolo 1 va a modificare il quarto degli otto decreti attuativi del JOBS ACT, cioè il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Ricordiamo che il Jobs Act non è un blocco monolitico immutabile ma una riforma complessa che tra il dicembre 2014 e il 2017 è già stata modificata più volte, in parte modificata anche in fase di costruzione stessa. Ne avevo parlato ancora in questo blog con un aggiornamento al marzo 2017, in questa pagina.
Tutti gli altri articoli sono provvedimenti di facciata che non incidono profondamente (se non per gli effetti della propaganda politica spicciola) nel mondo del lavoro e delle imprese.
I provvedimenti “punitivi” contro le “delocalizzazioni” rischiano di rimanere semplici “grida manzoniane”. Chi vuole delocalizzare lo farà comunque. Forse da adesso ha un motivo in più per farlo.
Ricordiamo la lunga polemica scatenata fra la maggioranza di Governo e varie parti sociali, politiche, istituzionali, circa gli effetti sul numero di posti di lavoro.
Soggetti politici anche distanti fra loro (da Epifani fino a Brunetta, tanto per citare due nomi in rappresentanza di sensibilità politiche molto diverse), soggetti corporativi (Confindustria, ecc.), l’Inps (rappresentato da Boeri) e la stessa ragioneria dello Stato, hanno esplicitamente manifestato tanta perplessità e previsioni poco felici circa gli effetti di questo provvedimento.
Si prevede che per effetto della “paura” e dell’incertezza prodotta, numerose imprese non rinnoveranno contratti di lavoro in imminente scadenza, e quindi si perderanno 8000 posti di lavoro (o forse 80.000, lo scopriremo vivendo). Un disastro.
Negli anni 2016 e 2017 la Riforma del Lavoro “Jobs Act” ha creato numerosi posti di lavoro in più (una buona percentuale dei quali sono posti di lavoro “veri”, di qualità, e non solo figurativi o posti da “un’ora e basta”). Effettivamente la modifica dell’estate 2018 a questa Riforma potrebbe fare danni e peggiorare le cose, ma ci auguriamo vivamente di sbagliarci.
Ne riparleremo fra qualche mese e fra qualche anno, con dati alla mano sui posti di lavoro creati o distrutti.
Di Maio lo ha chiamato “dignità”, ma l’uso della parola “dignità” è un abuso, è un eccesso e un azzardo, un mezzo per dare un titolo ad effetto a un testo che di dignitoso contiene ben poco.
Naturalmente ci auguriamo il meglio per il nostro Paese, perché un Paese dove si lavora è un paese migliore per tutti.

LE NOSTRE SERATE ALLA FESTA DI CAPRIATE

Capriate, 16 e 17 agosto 2018
Niente di super speciale, niente di trasgressivo o scoppiettante. Semplicemente momenti di allegria in un ambiente tranquillo e sereno, grazie alla generosità dei volontari che lavorano per far funzionare la festa.
Continua all’Oratorio di Capriate (in Via Salvi) la ventesima “festa della comunità”, cominciata giovedì sera 16 agosto 2018 e prevista fino a domenica sera 26 agosto.
I miei amici ed io, in queste sere, saremo li. Chi vuole incontrarci, chi vuole salutarci, ci troverà li.
La cosa più bella è vedere che anche i Volontari, pur nella fatica, si divertono.
Tutto sta andando bene, c’è bel tempo. Niente altro da aggiungere.
Ci si vede alla festa!

SABATO 18-08-2018 SU LA GAZZETTA DELL’ADDA

Pagine di Capriate San Gervasio
Settimana del Sabato 18-8-2018:

Grave atto intimidatorio a Capriate
Testa di maiale mozzata davanti alla sede del Pd
CAPRIATE SAN GERVASIO (lzm). Più che una provocazione o una goliardata di cattivo gusto è sembrata un vero e proprio avvertimento in stile mafioso, di quelli da film e di quelli che fanno paura. D’altronde non fa pensare ad altro il macabro ritrovamento avvenuto domenica mattina di fronte alla sede del Circolo del Partito democratico di Capriate e San Gervasio in via Ceresoli. Qualcuno ha pensato bene di abbandonare una testa di maiale mozzata, con tanto di uncino da macellaio, sui gradini che portano all’ingresso del locale.
Ad accorgersi dell’accaduto è stata una residente che ha chiamato un politico che non c’entra nulla con il Pd, Carlo Arnoldi, ex vicesindaco e candidato alla guida del paese nelle scorse elezioni comunali, il quale ha subito telefonato ai carabinieri di Capriate per segnalare quello che era successo in via Ceresoli.
«Esprimiamo ferma condanna per l’accaduto – hanno scritto gli attivisti in una nota apparsa poco dopo il ritrovamento – Tuttavia non vogliamo cadere nella trappola della denigrazione e della ricerca della intolleranza e della paura. Il nostro partito ha sempre messo al centro del proprio pensiero e della propria azione politica il rispetto delle idee altrui e la ricerca delle convergenze per la risoluzione dei problemi, operando sempre anche all’opposizione con una critica costruttiva. Pertanto invitiamo gli iscritti e i cittadini a non accettare questo clima di inciviltà e denigrazione dell’avversario. Esprimiamo tanta compassione per chi ha compiuto questo gesto, che squalifica solo lui o loro stessi e denota mancanza di idee e proposte serie e concrete, come servirebbe in un periodo di crisi come questo».
Il locale segretario Mario Presezzi, ha quindi provveduto a inoltrare una formale denuncia alle autorità competenti, «per trovare i responsabili e perché non si…

Il sindaco Verdi ha condannato l’accaduto
«Gesto che non ci appartiene. Solidali con chi l’ha subito»
CAPRIATE SAN GERVASIO (stg). Un’inaspettata provocazione di inaudita violenza e inciviltà, che non risponde ai valori di democrazia, dialogo e apertura, quella della testa di maiale mozzata, macabramente esposta fuori dalla sede del Partito democratico in via Ceresoli domenica notte, al quale lo stesso primo cittadino Vittorino Verdi, seppur membro di una contrapposta forza politica, ha risposto manifestando la propria solidarietà e vicinanza ai tesserati. «A memoria personale non ricordo che in città, ma anche negli altri Comuni del circondario, sia mai avvenuto un episodio simile…

Carlo Arnoldi:
«Spero che anche questa non la si giudichi una goliardata»
Per Arnoldi è colpa del clima politico nazionale: «Erano le provocazioni dell’estrema destra più becera e qualcuno le vuole sdoganare»
CAPRIATE SAN GERVASIO (lzm). «Si è verificato un atto disdicevole, tipico di un avvertimento in stile mafioso, o dell’estrema destra radicale, quella più becera per intenderci, quando una volta se la prendeva con i “compagni”. D’altronde, quando la politica nazionale sdogana episodi come questo e magari li definisce semplici goliardate, significa che si è sorpassato un limite oltre il quale si perde il senso della democrazia».
Per l’ex vicesindaco ed ex assessore alle Opere pubbliche Carlo Arnoldi quanto accaduto domenica mattina nella sede del Partito democratico «non è ammissibile. Ed è un episodio che ha lasciato un segno indelebile in paese. Purtroppo è indice del clima politico che si respira a livello nazionale. Dove bisogna trovare necessariamente un nemico, qualcuno con cui prendersela, anche quando questi non c’è. Inoltre lascia intendere che per una parte non debba esistere alcun un dialogo con chi non la pensa allo stesso modo. Anzi, con quel gesto si fa capire che c’è soltanto la soppressione fisica».
L’ex rappresentante dell’esecutivo guidato fino a giugno da Valeria Radaelli, oggi capogruppo in Consiglio di «Una comunità per tutti», ha infine ricordato che «a Capriate finora c’erano state scritte ingiuriose sui muri contro i partigiani, da parte di presunti militanti della destra estrema, ma niente di questa portata. Ho tanti amici fra i leghisti di vecchia data e so che tutti condannerebbero questo gesto violento. Non posso però mettere la mano sul fuoco su quelli del nuovo corso o su chiunque minimizzi questo episodio».
Arnoldi si è definito molto preoccupato: «Abbiamo dato per scontato che certi valori democratici fossero acquisiti nel…

In pellegrinaggio da Papa Francesco
Presenti anche un manipolo di parrocchiani da San Gervasio
«Giornata molto intensa, dal Circo Massimo alla “Notte bianca della fede”, anche perché, come dice il Pontefice, non possiamo essere cristiani sul divano»
CAPRIATE SAN GERVASIO (lzm). Hanno visto il Papa a pochi centimetri dai loro visi e per alcuni per la prima volta Roma in tutto il suo splendore. Esperienza indimenticabile quella vissuta dai parrocchiani di San Gervasio giunti sabato nella capitale, in pullman, con un gruppo di Azione Cattolica orobico, in compagnia del parroco, don Ezio Rovelli. «Siamo partiti sabato alle 4 per arrivare al Circo Massimo verso l’una – ha ricordato lui stesso….

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